Materia di Prodotto difettoso

 

 

Il VENDITORE di un mezzo collettivo di persone deve tenere indenne il COMPRATORE dal danno da prodotto difettoso, qualora il difetto riscontrato sul mezzo sia riconducibile ad un mero vizio di produzione.
"Il termine di decadenza di cui all'art.1495 c.c. per la denunzia dei vizi della cosa venduta (ndr: 8 giorni dalla scoperta), pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all'individuazione della sua causa," decorre solo dal momento in cui "il COMPRATORE abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio".
Ne consegue che, ove la scoperta del vizio avvenga in più momenti sicché l'entità del vizio e del danno aumentino, l'onere della denuncia (entro 8 giorni), essendo stabilito nell'interesse del VENDITORE, ben può essere assolto anticipatamente dal COMPRATORE non appena quest'ultimo venga a conoscenza del vizio stesso e prima che egli possa avere certezza della tipologia di vizio tramite gli accertamenti tecnici del caso.

SENTENZA N.2371/2015 TRIBUNALE DI BOLOGNA

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