Alcune sentenze rilevanti ottenute da Lex & Law

 

Materia di CONTRATTI DEL CONSUMATORE - Anche la Corte di Appello modifica il suo orientamento alla luce della direttiva comunitaria 87/102/CEE recepita nell'art.125 T.U.B. (Testo Unico Bancario)

Il privato consumatore che acquista una settimana di vacanza in una multiproprietà (o un qualsiasi altro bene) con un contratto di finanziamento formalmente collegato all'acquisto del bene, ha diritto alla restituzione delle somme pagate alla finanziaria nel caso in cui si risolva il contratto di acquisto.

Corte di Appello di Bologna II sez. - sent. n.272/2018

 

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Materia di LOCAZIONE

L'impugnazione giudiziale di una delibera assembleare condominiale con un procedimento di urgenza per sospenderne gli effetti, si estingue nel caso in cui il condomino che impugna la delibera raggiunga un accordo con chi si è costituito per primo nella causa anche se non si sono ancora costituiti (presentati) in giudizio altri condomini aventi diritto e/o interesse a farlo.
La rinuncia e la sua accettazione devono essere formalizzate in atti da notificarsi anche alle altre parti non ancora costituitesi (presentatesi) in giudizio.

SENT. N.103/2018 TRIB. DI BOLOGNA

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Materia di DANNI DA "PRESUNTO" PRODOTTO DIFETTOSO

"...non appaiono ravvisabili i presupposti per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno, di natura extracontrattuale, attesa la mancata dimostrazione del pregiudizio concretamente subito e del nesso di causalità tra il danno e l'uso del prodotto...non essendo stata fornita prova concreta circa il danno effettivamente patito dagli attori in riferimento al quantitativo di prodotto deteriorato nè soprattutto, in ordine alla reale derivazione causale del danneggiamento delle colture in riferimento all'impiego del prodotto...".
Nelle vertenze tecniche su prodotto chimico di uso agrario presuntivamente difettoso, è necessario, dare la prova certa del difetto (inquinamento-inefficacia) del suo effetto dannoso e dell'entità del danno sulle colture.

SENT. N.2265/2017 TRIB. DI COSENZA

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Materia di PRODOTTO DIFETTOSO

Il VENDITORE di un mezzo collettivo di persone deve tenere indenne il COMPRATORE dal danno da prodotto difettoso, qualora il difetto riscontrato sul mezzo sia riconducibile ad un mero vizio di produzione.
"Il termine di decadenza di cui all'art.1495 c.c. per la denunzia dei vizi della cosa venduta (ndr: 8 giorni dalla scoperta), pur dovendo essere riferito alla semplice manifestazione del vizio e non già all'individuazione della sua causa," decorre solo dal momento in cui "il COMPRATORE abbia acquisito la certezza oggettiva dell'esistenza del vizio".
Ne consegue che, ove la scoperta del vizio avvenga in più momenti sicché l'entità del vizio e del danno aumentino, l'onere della denuncia (entro 8 giorni), essendo stabilito nell'interesse del VENDITORE, ben può essere assolto anticipatamente dal COMPRATORE non appena quest'ultimo venga a conoscenza del vizio stesso e prima che egli possa avere certezza della tipologia di vizio tramite gli accertamenti tecnici del caso.

SENTENZA N.2371/2015 TRIBUNALE DI BOLOGNA